Onorevoli Colleghi! - Nell'attuale momento storico, è innegabile l'esistenza di un problema di sicurezza dovuto alla recrudescenza di attentati terroristici rivolti contro bersagli civili ed inermi. Lo Stato ha il dovere di tutelare al suo meglio i cittadini dai rischi di tale fenomeno, assicurando allo stesso tempo tutte le libertà e i diritti connaturati alla forma di governo democratica del nostro Paese.
      Nella lotta al terrorismo internazionale emerge come assolutamente prioritaria l'operazione di vigilanza preventiva, sia a livello sovranazionale, mediante la cooperazione con gli altri Paesi e la raccolta di informazioni, sia a livello domestico, mediante un capillare controllo del territorio.
      In questo secondo ambito, pertanto, risultano opportuni tutti quegli interventi volti ad agevolare l'operatività quotidiana delle Forze dell'ordine permettendo un impiego sempre più funzionale delle risorse professionali le quali devono ora fronteggiare una situazione particolarmente severa ripartendo le proprie energie fra numerosi impegnativi compiti.
      È noto a tutti, infine, come le comunicazioni a distanza siano uno dei punti cardine della prevenzione, al pari dell'analisi

 

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delle frequentazioni degli elementi sospetti.
      In tale senso appare opportuno prevedere una limitazione negli orari di apertura notturna dei cosiddetti «call center» e delle strutture assimilate, nonché degli obblighi di previa comunicazione degli orari, al fine di favorire la sorvegliabilità dei locali da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale potrà dunque concentrare le proprie forze su un numero limitato di luoghi.
      La sorvegliabilità dei locali e degli esercizi pubblici non incide sulle libertà dei cittadini, e in particolare su quelle garantite dalla Costituzione, fra cui la libertà di riunione (articolo 17 della Costituzione) e quella di comunicazione (articolo 15 della Costituzione), ma permette di raccogliere, in base alle procedure attualmente in uso e determinate secondo la legge, elementi informativi che possono tornare utili per prevenire azioni eclatanti. In quanto costituisce l'espletamento di attività amministrativa, inoltre, l'attività di vigilanza è soggetta in generale al principio di legalità, alle ordinarie procedure di tutela sia amministrativa sia giurisdizionale sia infine, ove le leggi che sono a fondamento di tale attività dovessero presentare profili di dubbia costituzionalità, al sindacato della Corte costituzionale.
      Non si propone, dunque, di vincolare l'insediamento di centri telefonici apponendo limiti numerici, o distanze minime, o subordinando lo stesso a licenze di pubblica sicurezza, bensì di regolamentare la loro disciplina oraria, in base a criteri elastici e che potranno essere adattati alle realtà locali.
      In particolare, si propone di affidare ai comuni la determinazione della disciplina oraria in una cornice di criteri uniformi a livello nazionale, prevedendo altresì una disciplina di massima che deve essere considerata operativa per quei casi in cui i comuni non deliberino diversamente; ciò allo scopo di evitare che eventuali ritardi a livello locale vanifichino nei fatti l'operatività della norma statale di riferimento.
      Si specifica che le previsioni della legge si applicano solo agli esercizi che esercitano la telefonia quale attività prevalente, in quanto si intende evitare che le disposizioni siano ritenute applicabili altresì a realtà meno rilevanti quali, ad esempio, i bar che hanno un telefono a disposizione del pubblico. Inoltre è opportuno specificare che la legge non si applica ai telefoni disponibili al di fuori dei locali, come per esempio quelli ubicati per strada.
      È infine previsto, a garanzia dell'effettività della normativa, un apposito apparato sanzionatorio, di natura amministrativa, non penale, ricondotto nell'alveo della normativa generale in materia di sanzioni amministrative e reputato idoneo a dissuadere dalla violazione.
 

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